Informativa precontrattuale
Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi.
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).
Sezione I
Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il contraente.
Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all’Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Giobellino Lebiu
- Cognome
- LEBIU
- Nome
- GIOBELLINO
- Numero iscrizione nel R.U.I.
- A000004143
- Data iscrizione nel R.U.I.
- 01/02/2007
- Sedi Operative
- Via Dante 34/A, 09127 Cagliari (CA) – Via Tirso 136, 09170 Oristano (OR)
- Recapito Telefonico
- 070.656745–0783.212046
- Indirizzo e-mail
- info@lebiusas.it
- PEC Personale
- giobellino.lebiu@pec.it
- Sito Internet
- www.lebiusas.it
Angela Lebiu
- Cognome
- LEBIU
- Nome
- ANGELA
- Numero iscrizione nel R.U.I.
- A000587609
- Data iscrizione nel R.U.I.
- 24/11/2017
- Sedi Operative
- Via Dante 34/A, 09127 Cagliari (CA) – Via Tirso 136, 09170 Oristano (OR)
- Recapito Telefonico
- 070.656745–0783.212046
- Indirizzo e-mail
- info@lebiusas.it
- PEC Personale
- lebiu.angela@pec.it
- Sito Internet
- www.lebiusas.it
L’autorità competente alla vigilanza per l’attività di distribuzione assicurativa svolta è l’IVASS.
Sezione II
Informazioni sul modello di distribuzione
L’Intermediario agisce in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni in rappresentanza della quale sta distribuendo il contratto.
Sezione III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi
L’Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’Impresa di assicurazione.
Sezione IV
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
- Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119- ter, commi 3 e 4, del Codice.
- L’Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. Le Compagnie per le quali l’Intermediario può distribuire contratti assicurativi, in forza di mandati agenziali in essere, sono le seguenti:Società Reale Mutua di Assicurazioni.Con riferimento al contratto distribuito l’Intermediario ha un rapporto d’affari con la Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Sezione V
Informazioni sulle remunerazioni.
Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo.
L’Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.
Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:
Sezione VI
Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Sezione VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
- L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all’Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella Sezione I del presente documento per i reclami presentati all’Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’Intermediario e/o all’Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
Sezione VIII
Informazioni sul diritto all’oblio oncologico.
Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L’Intermediario è tenuto, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Hai bisogno di un chiarimento?
Il team Lebiu & Lebiu è a disposizione per aiutarti a individuare e comprendere la documentazione pertinente.
